L’accesso  civico, disciplinato dall’art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, prevede il  diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui  pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione risulti obbligatoria  per legge, nei casi in cui la stessa pubblicazione risulti omessa. 
La  richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita e deve essere  presentata al Responsabile della trasparenza dell’amministrazione, che si  pronuncia sulla stessa. 
L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla  pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e  lo trasmette contestualmente al richiedente, oppure comunica al medesimo  l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto  richiesto. 
In caso di ritardata o mancata pubblicazione dell’atto, documento  o altra informazione oggetto della richiesta di accesso civico, l’instante potrà  rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata  la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter  del medesimo articolo 2 della Legge n. 241/1990 (metà di quello originariamente  previsto, quindi 15 giorni) provvede alla pubblicazione nel sito del dato  richiesto, trasmettendolo contestualmente al richiedente o, in alternativa,  potrà comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento  ipertestuale a quanto richiesto.
 Modulo di istanza di accesso civico ex art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013
 Modulo di istanza di accesso civico ex art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013