ORDINANZA N. 15 DEL 02.07.2022

DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE PER USI IMPROPRI E LIMITAZIONE DEI CONSUMI, A SALVAGUARDIA DELLA RISORSA IDRICA.

IL SINDACO

Premessi che sussistono potenziali criticità nell’approvvigionamento idrico degli acquedotti pubblici di Monte San Giovanni In Sabina determinati dei fenomeni ormai cronici di riduzione delle precipitazioni e di innalzamento delle temperature; Nel territorio comunale durante la stagione estiva tali potenziali criticità si accentuano notevolmente per l’aumento dei consumi idrici pro-capite e potrebbe determinare carenze di pressione e portata alle utenze idriche; L’acqua potabile è un bene pubblico prezioso e limitato, e la sua distribuzione deve essere regolamentata in modo da soddisfare prioritariamente i fabbisogni primari domestico, alimentare, igienico-sanitario e medicale, anche con limitazioni sugli altri utilizzi;

Preso atto che si rende necessaria una limitazione all’uso acqua dell’acqua per far fronte all’emergenza idrica

Ritenuto che sussistono, a scopo precauzionale, al fine di tutelare la salute delle persone, i presupposti di necessità, contingibilità, indifferibilità ed urgenza per provvedere ad emanare un’ordinanza. Considerato che, data l’urgenza di provvedere, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/90. Visti: l’art.7-bis (Sanzioni amministrative), l’art. 50 (Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia) e l’art. 54 (Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale) del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; – la parte terza, e in particolare l’art.98 (Risparmio idrico) e l’art. 144 (Tutela e uso delle risorse idriche) del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”; – la Legge n. 689 del 24.11.1981;

ORDINA

 

 

1) per tutte le utenze collegate alle reti idriche pubbliche, su tutto il territorio comunale, con decorrenza dalla data odierna e fino al 30/09/2022 compreso, il divieto dell’uso dell’acqua proveniente dagli acquedotti comunali per le seguenti finalità – irrigazione e annaffiatura di orti, giardini, prati, vasi e altre superfici a verde; – riempimento di piscine, fontane e vasche; – lavaggio di corti e piazzali; – lavaggio di veicoli (eccetto impianti autorizzati); – ogni altro uso improprio della risorsa, diverso da quello alimentare, domestico, per l’igiene personale, per uso medicale.

DISPONE

Che tale divieto non opera per le operazioni di annaffiamento dei giardini e parchi pubblici e delle aree cimiteriali I

INVITA

Tutta la cittadinanza a collaborare costruttivamente per un uso razionale e corretto dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi.

AVVERTE

Che in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza i trasgressori saranno puniti con una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000. Per quanto attiene le sanzioni in caso di recidiva, il pagamento in misura ridotta ed in generale il procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria, si applica la normativa vigente in materia, ed in particolare la Legge n. 689 del 24.11.1981 La responsabilità per eventuali inadempienze sarà imputata a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo, fatte salve le espresse diverse previsioni di legge. Ai sensi dell’art.3 comma 4 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione. Il Comando Carabinieri Forestali della Locale Stazione, le altre Forze dell’ordine, i gestori, ognuno per quanto di competenza, sono incaricati di vigilare e di far osservare la presente Ordinanza.

Il presente atto viene pubblicato nell’Albo Pretorio online dell’Ente e viene trasmesso per gli adempimenti di relativa competenza:

Al Prefetto di Rieti – Ufficio Territoriale del Governo; Al Responsabile dell’ufficio tecnico – Sede;

Al Comandante della locale stazione dei Carabinieri – Sede;

Al Comandante della stazione dei Carabinieri di Contigliano

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