Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale.
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36
DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39
LEGGE 6 novembre 2012, n. 190
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267
APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027
REGOLAMENTO REFERENTE DI CONTRADA
REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL’AREA FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 -2021 – 16 LUGLIO 2024
